Città di Fratta Polesine

Albo dei presidenti di seggio elettorale

Informazioni generali

La figura del presidente di seggio elettorale è definita da due testi unici: il D.P.R. 361/1957, per l'elezione della Camera dei Deputati e il D.P.R. 570/1960, per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni locali.
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nell'ottobre del 1979, fornì una prima disciplina per la formazione di un elenco di persone in possesso dei requisiti per svolgere questa funzione.
Successivamente, la Legge 21 marzo 1990, n. 53 diede una completa definizione della materia con l'istituzione di un autonomo Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, da tenersi presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello. All'avvio confluirono nel nuovo Albo i vecchi elenchi, formati sulla base della disciplina previgente.
La legge n. 53/1990, tuttora vigente, stabilisce anche i tempi e le modalità per l'aggiornamento nel tempo dell'Albo, sulla base delle dovute cancellazioni e delle opportune nuove iscrizioni.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi della disposizione.

Legge 21 marzo 1990, n. 53
G.U. 22 marzo 1990 n. 68
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
(Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale)

"Art. 1
1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'art. 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dell'art. 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello."
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