Città di Fratta Polesine

Dichiarazione di residenza per l'iscrizione anagrafica

Informazioni generali

L’articolo 43 del Codice Civile dispone che: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”
La residenza quindi si realizza laddove la persona fissa la dimora abituale, da intendersi come il luogo fisico dove vive abitualmente, dove svolge gli atti quotidiani della vita e dove fa ritorno dal lavoro o dalle attività lavorative e professionali, dove intrattiene relazioni familiari e sociali e conserva gli effetti personali.

Poiché si realizza in un luogo di abitazione (appartamento, alloggio, casa o altro edificio) la residenza è individuabile mediante un indirizzo composto da un toponimo (nome di via, viale, piazza, ecc.) e da un numero civico situati in un comune della Repubblica.

Fanno parte della popolazione residente di un Comune le persone italiane o straniere che hanno la dimora abituale nel Comune stesso e le persone «senza fissa dimora» che eleggono domicilio nel Comune medesimo (art. 1).
La libera scelta da parte di una persona o famiglia di dimorare abitualmente in un Comune costituisce, di per sé, volontà di fissare la residenza in quel Comune (art. 16 della Costituzione).
Tale residenza, già di fatto esistente, diventa, ai fini anagrafici, giuridicamente rilevante il giorno in cui questa volontà verrà manifestata all’ufficiale di anagrafe o lo stesso ne prenderà atto d’ufficio, nei modi formali previsti.

Non cessano di essere residenti nel comune:
a) le persone che si recano all’estero per un periodo inferiore ad un anno o anche, ogni anno, per i soli periodi relativi all’esercizio di occupazioni stagionali;
b) le persone che si assentano dal Comune e dimorano in un altro Comune per un periodo inferiore ad un anno;
c) le persone che - per raggiungere il Comune ove svolgono la loro attività professionale - si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno l’abitazione, la famiglia, l’iscrizione anagrafica, facendovi ritorno seralmente o anche settimanalmente;
d) le persone che si assentano dal Comune di dimora abituale saltuariamente, per recarsi in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione, o posseggono immobili da amministrare, oppure hanno vari interessi, anche notevoli, da tutelare.
Per tali casi è da precisare che l’abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura, o talune attività della campagna (mietitura, vendemmia, ecc.) in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso Comune: e ciò dimostra che questo Comune è considerato realmente quello di dimora abituale.

Ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà del soggetto, ma è necessario anche il verificarsi di un determinato stato di fatto, costituito appunto dall’effettiva dimora abituale nel Comune.
L’Ufficiale d’Anagrafe è tenuto ad eseguire opportuni controlli sulla dimora effettiva dichiarata e sul suo perdurare nel tempo.

Coloro che hanno fissato la dimora abituale nel comune hanno l’obbligo di dichiarare la residenza all’Ufficio Anagrafe al fine della loro iscrizione, entro 20 giorni dal concretizzarsi del fatto.
Sono tenuti all’iscrizione anagrafica tutti i cittadini (sia maggiorenni che minorenni), di qualsiasi nazionalità.
In sede di domanda di iscrizione ognuno è tenuto a provare per sé e per coloro sui quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela le condizioni di legittimità:
  • dimora abituale nel comune;
  • titolo di occupazione dell’alloggio o abitazione;
  • titolo di regolarità del soggiorno in Italia, in caso di cittadini stranieri o comunitari.
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