Città di Fratta Polesine

rilascio carta identitā

Modalitā di rilascio della Carta di Identitā

Erogazione del servizio :

La carta di identità elettronica (CIE) è realizzata dal Poligrafico dello Stato e spedita all'indirizzo indicato dal richiedente. La consegna avviene entro sei (6) giorni lavorativi dall'inserimento a sistema della richiesta stessa.
All'atto della domanda è rilasciato un documento di riconoscimento valido su tutto il territorio nazionale, fino alla consegna della CIE.
Tale documento è valido ad ogni effetto di legge ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


 
Procedura di rilascio e documenti necessari:
 
1. - PER I MAGGIORENNI
  • la persona maggiorenne deve presentarsi personalmente allo sportello con:
    • codice fiscale (tessera santaria di colore azzurro);
    • una fotografia attuale a mezzo busto e senza cappello (o altri copricapi) e occhiali oscuranti (sono ammesse coperture del capo che lascino scoperto il volto, purché legate ad appartenenze di tipo religioso) (*);
    • documento di identificazione (precedente carta di identità, patente di guida, passaporto, permesso di soggiorno o altro documento di riconoscimento);
    • in mancanza di qualsiasi documento di riconoscimento, sono necessari due testimoni maggiorenni muniti ciascuno di documento di identità o di riconoscimento;
    • Euro 22,20 in contanti per il corrispettivo di rilascio (**).
(*) La fotografia può essere realizzata in formato digitale mediante una fotocamera che abbia una buona risoluzione, e trasmessa al seguente indirizzo: postmaster@comune.frattapolesine.ro.it
Lo sfondo deve essere di colore bianco, privo di ombre, in modo da potersi distinguere nettamente dal volto.
(**) Il pagamento può essere effettuato anche in modalità elettronica cliccando qui.
 
2. - PER I MINORENNI
  • il minorenne deve essere presentato personalmente allo sportello, accompagnato da entrambi i genitori (*), con:
    • codice fiscale (tesserino azzurro);
    • una fotografia attuale a mezzo busto e senza cappello (o altri copricapi) e occhiali oscuranti (sono ammesse coperture del capo che lascino scoperto il volto, purché legate ad appartenenze di tipo religioso) (**);
    • documento di identificazione (precedente carta di identità, patente di guida, passaporto, permesso di soggiorno o altro documento di riconoscimento);
    • in mancanza di qualsiasi documento di riconoscimento, sono necessari due testimoni maggiorenni muniti ciascuno di documento di identità o di riconoscimento (i genitori stessi possono essere testimoni per l'identità dei loro figli);
    • documento di identificazione (carta di identità, patente di guida, passaporto, permesso di soggiorno o altro documento di riconoscimento) di ciascuno dei genitori;
    • Euro 22,20 in contanti per il corrispettivo di rilascio (***).
(*) nel caso in cui uno solo dei genitori si trovi nell'impossibilità di accompagnare il figlio, potrà essere utilizzata la modulistica adatta al caso:
- assenso per rilascio carta di identità da parte della madre
- assenso per rilascio carta di identità da parte del padre
N.B. - il minorenne deve essere accompagnato da almeno uno dei genitori.
(**)  La fotografia può essere realizzata in formato digitale mediante una fotocamera che abbia una buona risoluzione, e trasmessa al seguente indirizzo: postmaster@comune.frattapolesine.ro.it
Lo sfondo deve essere di colore bianco, privo di ombre, in modo da potersi distinguere nettamente dal volto.
(***) Il pagamento può essere effettuato anche in modalità elettronica cliccando qui.

PER LA TUTELA DEI MINORI

Tutti coloro che siano genitori di figli minorenni, per ottenere il documento valido per l'espatrio, devono avere l'assenso dell'altro genitore. Tale assenso deve essere dichiarato in sede di domanda della carta di identità, sottoscrivendo l'apposito modello fornito dall'ufficio.
In mancanza di tale assenso, il genitore deve ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare a norma dell'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185. 

I minori (soggetti alla responsabilità genitoriale) e coloro che sono soggetti alla potestà tutoria, per richiedere la carta di identità valida per espatrio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, devono ottenere l'assenso di entrambi i loro genitori (viventi) ovvero del tutore. Nel caso di affidamento a persona diversa devono ottenere l'assenso anche di questa. Non è sufficiente l'assenso espresso da uno solo dei genitori viventi.
L'assenso è fornito mediante sottoscrizione dell'apposito modello fornito dall'ufficio.
In mancanza di tutti gli assensi prescritti, il minore - ai soli fini dell'espatrio - deve ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare a norma dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185. 

La dichiarazione di assenso è necessaria anche quando nella sentenza di separazione legale o di divorzio, vi è espressamente indicato che i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio o danno assenso all'espatrio dei figli. La situazione deve essere valutata con l'ufficio.

3. - PER I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
  • La persona straniera, maggiorenne o minorenne, deve presentare oltre a quanto è indicato sopra, il documento valido di soggiorno.

Nota Bene: per il cittadino non italiano la carta di identità è sempre emessa con la dicitura: "Documento non valido ai fini dell'espatrio".


ELENCO DEGLI STATI CHE RICONOSCONO LA VALIDITA' DELLA CARTA D'IDENTITA' AI
FINI DELL'INGRESSO NEI RISPETTIVI TERRITORI
(Stati per i quali la Carta d'identità costituisce titolo equipollente al passaporto):

- AUSTRIA - BELGIO - CIPRO - CROAZIA - DANIMARCA - FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA -
- GRAN BRETAGNA - GRECIA - IRLANDA - ISLANDA - LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO - MALTA - MONACO - NORVEGIA - OLANDA - PORTOGALLO - SLOVENIA - SPAGNA - SVEZIA - SVIZZERA -
- UNGHERIA.
- MACEDONIA : Solo se la carta d'identità è accompagnata da apposito tesserino rilasciato alla frontiera
previo pagamento di una somma di circa £.50.000( € 25,82).
- MAROCCO - TUNISIA - TURCHIA : Solo per chi vi si reca con viaggio organizzato.
 

L'elenco, nel caso di Stati che non fanno parte dell'Unione Europea, è indicativo. E' consigliabile valutare di volta in volta la legittimità dell'ingresso nel Paese di destinazione, assumendo informazioni su possibili mutazioni intervenute negli accordi internazionali ovvero su restrizioni agli ingressi di volta in volta stabilite.
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