Trasparenza rifiuti
3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.Avvisi e informazioni
In caso di omesso o insufficiente pagamento della TARI, entro le scadenze prescritte, si applica una sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
Salva l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Sulle somme non versate si applicano inoltre gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente.
In caso di tardivo pagamento e semprechè la violazione non sia stata già constatata dall'ufficio, il contribuente può, sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ravvedersi, pagando oltre l'importo dovuto, una sanzione ridotta in base ai giorni di ritardato pagamento.
Inoltre con l'entrata in vigore del Decreto Fiscale 2020, anche per i tributi locali, viene estesa la possibilità di applicazione del ravvedimento lungo, oltre l'anno dopo la scadenza del pagamento.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare la pagina del sito Amministrazioni Comunali, di seguito riportata, nella quale viene dettagliatamente illustrata la procedura del ravvedimento.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
Salva l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Sulle somme non versate si applicano inoltre gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente.
In caso di tardivo pagamento e semprechè la violazione non sia stata già constatata dall'ufficio, il contribuente può, sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ravvedersi, pagando oltre l'importo dovuto, una sanzione ridotta in base ai giorni di ritardato pagamento.
Inoltre con l'entrata in vigore del Decreto Fiscale 2020, anche per i tributi locali, viene estesa la possibilità di applicazione del ravvedimento lungo, oltre l'anno dopo la scadenza del pagamento.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare la pagina del sito Amministrazioni Comunali, di seguito riportata, nella quale viene dettagliatamente illustrata la procedura del ravvedimento.
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/ravvedimento_operoso.php
Allegati
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